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rivista tematica d'arte e cultura
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| Tra medioevo e liberalismo |
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L’Illuminismo, humus ideologico ispiratore delle numerose rivoluzioni “borghesi” sorte alla fine del diciottesimo secolo ed agli albori del secolo successivo, ha determinato l’avanzare esplicito di una visione filosofica del reale di genere “umano-centrica”, fondante il progresso economico e sociale sulle virtù intelletuali ed intellettive dell’essere umano. La ragione era l’unica fonte d’origine di ogni azione dell’uomo e, pertanto, per il benessere progressivo della comunità, era necessario lasciare piena libertà ed autonomia nell’espletazione totale delle potenzialità virtuose generate da tale dote naturale.
Si usciva da un periodo oscuro e di oppressione dell’autodeterminazione dell’essere umano in tutte le proprie componenti e dell’emancipazione del medesimo dal misticismo religioso e dalle false ed aberranti credenze; la chiesa non trovava più spazio nella nuova società ovvero non trovava più la possibilità di garantire continuità nel processo di dominio ideologico sulla coscienza del popolo.
Nascono, così, i primi stati definiti liberali, ovvero quelle organizzazioni dello stato apparato che determinarono da un lato una forte libertà d’iniziativa privata al cittadini, ma che dall’altro consentiscono un controllo concreto sulla reale laicità nella guida e nel governo del Paese.
Perchè ho fatto questo piccolo ripasso storico e filosofico? Per il semplice fatto che negli ultimi tempi è sortoun nuovo acre, ma allo stesso tempo veterano, bibattito: la parità tra scuole pubbliche e scuole private e il finanziamento a queste ultime da parte dello Stato.
La diatriba ideologica e politica si è collocata tra coloro che sostengono l’assoluto dissenso circa tale possibilità, tutelando il carattere statale e pubblico del servizio sociale, e coloro che rivendicano una legge che parifichi in diritti e doveri le due istituzioni sociali.
Al primo gruppo appartengono i paladini dell’articolo 33 della Costituzione, il quale, pur ribadendo la libertà di ogni cittadino di scegliere la formazione professionale ad esso più adatta e più pertinente, limita la possibilità di finanziare da parte dello stato gli istituti scolastici sorti con il concorso della libera iniziativa privata. Al secondo gruppo appartengono i difensori della pura ed indiscriminata libertà di formazione e di insegnamento, tipica libertà derivante dall’esercizio di un diritto garantiro da una Carta Costituzionale che definisce lo stato democratico.
Personalmente formulo una soluzione trasversale alle due posizioni al problema politico, ovvero considero che sia nell’una e nell’altra posizione vi siano ragioni ed errori in eguale misura.
Il diritto allo studio tutela massimamente l’autonomia e l’indipendenza di ciascun cittadino e di ciascuna famiglia di indirizzare sè medesimo od il proprio figlio verso il percorso formativo considerato migliore e, per tanto, maggiormente confacente alle proprie attitudini, alle proprie ideologie, alle proprie visioni etiche del reale e della società.
Non permettere il libero esercizio di tale diritto significherebbe commettere un atto che và contro i limiti posti alla stessa procedura di revisione costituzionale: limiti che tutelano l’impianto democratico e liberale del nostro Paese e la libera espletazione della propria personalità in tutte le sue potenzialità ed in tutte le sue attitudini, all’interno del processo di progresso socio economico dello stato.
Rispettando, per tanto la clausola che indica il limite alla possibilità di determinare finanzaimenti statali agli istituti privati, dato che se l’iniziativa è privata è giusto renderla tale tramite una forte limitazione di qualsiasi ingerenza dello Stato nei suoi confronti, troverei giusto e democraticamente civile il consentire di determinare un vero e proprio sostegno economico statale nei confronti delle famiglie più deboli al fine di garantire la tutela reale e concreta di una libera scelta di formazione professionale della propria prole. Considero essere tipico dovere di uno stato interventista il realizzare l’abbattimento concreto e non solo formale di tutte quelle barriere economiche, sociali, religiose e razziali al fine di determinare l’esercizio libero di un diritto che sancisce l’autonoma determinazione della propria volontà nella costruzione del proprio avvenire sociale.
La scuola privata può espletare didatticamente una funzione civica e pubblica di interesse sociale ed universale, ma per fare questo deve limitare in modo assoluto ogni ingerenza ideologica di stampo religioso e confessionale nel percorso di formazione professionale e psicologica del discente: solamente così è possibile tutelare la difesa della libertà di insegnamento unica garante a costituire quel processo di costruzione autonoma della personalità del ragazzo e del rispetto e della difesa della libera esplicazione delle proprie attitudini e predisposizioni culturali ed ideologiche.
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